(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12 del 30 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 3 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 21, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Per ciascun esercizio finanziario e nei limiti del relativo stanziamento sono ammesse ai contributi le domande presentate in data non anteriore al 1 luglio dell'anno precedente e non posteriore al 30 giugno dell'anno cui l'esercizio si riferisce. 2. La giunta regionale puo' autorizzare l'utilizzazione di somme stanziate in ciascun esercizio anche per domande che afferiscono a stanziamenti del precedente esercizio. 3. L'ordine di ammissione dei contributi segue la data di presentazione delle domanda e, a parita' di questa, la data della fattura relativa all'investimento.".