(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12
                         del 30 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  3  della  legge  regionale  11  giugno 1986, n. 21, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  3.  - 1. Per ciascun esercizio finanziario e nei limiti del
relativo  stanziamento  sono  ammesse  ai   contributi   le   domande
presentate  in data non anteriore al 1 luglio dell'anno precedente e
non posteriore al 30 giugno dell'anno cui l'esercizio si riferisce.
   2.  La  giunta regionale puo' autorizzare l'utilizzazione di somme
stanziate in ciascun esercizio anche per domande  che  afferiscono  a
stanziamenti del precedente esercizio.
   3.  L'ordine  di  ammissione  dei  contributi  segue  la  data  di
presentazione delle domanda e, a parita' di  questa,  la  data  della
fattura relativa all'investimento.".